Tributi

Oneri afferenti la difesa idraulica

Informativa sui tributi

Funzioni del Consorzio e contributi consortili

Il Consorzio di bonifica esercita principalmente due funzioni istituzionali: la difesa idraulica del territorio e la distribuzione dell’acqua ad uso irriguo, svolte mediante l’ esercizio e la manutenzione di una serie di canali e manufatti costituenti l’insieme della rete idrografica comprensoriale. Ad eccezione di poche opere ad esclusiva utilizzazione irrigua,  tutti i canali consortili svolgono la duplice funzione di collettori di scolo e dispensatori irrigui e per gli stessi vengono sostenuti costi di manutenzione ed esercizio.

Le principali attività svolte dal Consorzio sono di gestione, manutenzione ed esercizio della rete idrica di bonifica e di irrigazione ai fini dell'allontanamento delle acque di scolo e della difesa idraulica del territorio, nonchè per assicurare le produzioni agricole e sono meglio individuate come segue:

  • Eliminazione della vegetazione infestante presente ai margini e all’interno dei canali appartenenti al reticolo del Comprensorio;
  • Manutenzione delle sezioni e dei profili dei canali stessi;
  • Ripresa dei franamenti di sponda, occlusioni delle sezioni e dei profili;
  • Attività di conservazione delle opere e delle pertinenze e controllo di interventi operati da terzi;
  • Azioni di presidio idraulico e protezione civile in caso di piena o emergenze meteorologiche;
  • Progettazione per interventi di ristrutturazione della rete e nuove opere;
  • Prevenzione dell’inquinamento acque superficiali e sotterranee;
  • Formulazione di proposte del Piano Generale di Bonifica, nonchè del programma regionale.

Principio fondamentale sancito dal R.D. 13 febbraio 1933 n.215 (Testo Unico sulla bonifica integrale) è che i consorzi, per l’adempimento dei loro fini, hanno il potere di imporre contributi a tutti i proprietari di immobili che traggono beneficio dall’attività svolta, sia che si tratti di immobili a destinazione agricola sia extra-agricola (v. anche art. 864 c.c.). Così gli oneri afferenti la DIFESA IDRAULICA sono a carico di tutti gli immobili compresi nel perimetro consorziale, perché tutti conseguono un beneficio da questa attività, mentre gli oneri di IRRIGAZIONE vanno ripartiti solo fra coloro che effettivamente fruiscono di questo servizio.

Tutti gli immobili, quindi, traggono beneficio dal mantenimento in efficienza della rete scolante e del sistema di difesa idraulica del comprensorio valutata, ad esempio, l’entità dei danni che ne verrebbero agli edifici ed agli immobili civili da allagamenti conseguenti ad una non adeguata manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. Recentemente la Regione Lombardia con L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 - art.90 (aggiornato e modificato con L.R. 24 dicembre 2013, n. 19), ha ribadito il principio della legge statale, stabilendo che i benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili e che, in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:

  • di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica nonché dalle opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;
  • di difesa idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati;
  • di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
  • di tutela ambientale e di valorizzazione a fini fruitivi dei territori, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi d'acqua e dei canali gestiti dal consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.

Dal punto di vista del significato economico, il beneficio prodotto dall’attività consortile viene ricondotto al concetto, largamente consolidato nell’economia ambientale, di spesa difensiva. In sostanza il beneficio è misurabile dal costo che l’attività consortile richiede per produrlo. Ciò evidentemente non porta a determinare l’esatto valore economico (monetario) dei servizi forniti dall’attività consortile alla società e all’ambiente. E’ infatti possibile, come solitamente avviene con il metodo delle spese difensive, che il beneficio sia sottostimato, dato che sono computati solo i costi sostenuti dal Consorzio per produrlo e non il valore dell’incremento della sicurezza idraulica, della disponibilità idrica o della qualità ambientale di cui godono le popolazioni interessate in virtù dell’attività consortile.

Inoltre, come stabilito dal comma 7 del già citato articolo 90, chiunque, ancorché non consorziato, utilizza a qualsiasi titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli. Tali principi sono sati ribaditi da numerose sentenze della Corte Suprema di Cassazione, (ultima n. 11076 sez. civ. – pubblicazione del 19/04/2019) oltre che dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova (sentenza 254/2007 del 20/11/2007) e dal Tribunale Civile di Mantova (sentenza 331/2005).

I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà, gravano direttamente sull'immobile e sono posti a carico del proprietario (art. 21 del R.D. N. 215/1933). Il contributo imposto dal Consorzio è, perciò, da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso. Si tratta quindi di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art. 1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile).

L’ammontare del tributo è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione al beneficio ottenuto, l’atto deliberativo per l’anno 2023 è costituito dal provvedimento n. 352/CA del 07/12/2022.

Il Presidente

Variazioni ed aggiornamenti posizioni contributive

Per aggiornare le posizioni contributive ogni variazione di intestazione o consistenza deve essere comunicata al Consorzio di Bonifica, dal soggetto interessato o dal Tecnico incaricato, entro e non oltre il 15 dicembre, a valere per i ruoli dell’ anno successivo. Si ricorda che il Consorzio è tenuto (ai sensi dell’art. 79 della L.R. 31/2008 e del regolamento 368/1904 – art. 109) ad attenersi alle risultanze del catasto pubblico.

È possibile comunicare al Consorzio le variazioni utilizzando le seguenti modalità:

Tutta la modulistica da utilizzare per le variazioni è reperibile nell’apposita sezione al seguente link: Modulistica variazioni

Deducibilità dei contributi di bonifica

L'articolo 10, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) prevede che siano dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, "i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione".

Dalla norma si evince che per i terreni occorre verificare che il tributo consortile non sia già stato considerato in deduzione nel calcolo del reddito dominicale (informazione riscontrabile in visura catastale verificando se nella colonna “Deduz.” compaiono i codici di deduzione, ad es. BUA, IUA ecc.) mentre per i fabbricati è totalmente deducibile.

La deducibilità nella dichiarazione dei redditi dei contributi di bonifica è stata confermata dalla sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 18000/2012 la quale ha confermato che sono deducibili, dal reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF, i contributi versati ai Consorzi di Bonifica.

Per i rapporti tra IMU e imposta sui redditi vedasi Risoluzione Agenzia delle Entrate 44/E del 4 luglio 2013.

Informazioni utili per istanze di parte

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Catasto, al n. 0376/321278, negli orari di apertura al pubblico:

- da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00 - lunedì, martedì e giovedì 14.30 - 17.00

Il Capo Sezione Catasto è il Geom. Andrea Ganzerla

La modulistica da impiegare per le richieste relative ai contributi consortili è reperibile nell'apposita sezione.

Sede centrale

Mantova
Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Tel 0376.321278 - E.mail: info@gardachiese.it
PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it

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